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RG n. 1527/201! Sentenza n. 660/2020 pubbl. il 31/12/2021 In ogni caso ci si oppone alla liquidazione di qualsiasi danno non patrimonialerichiesto dalla
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------------------------- LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA - VALERIA CIANCIOLO- 27/05/2017
PRIMA APPLICAZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO SUL TENORE DI VITA – DIVALERIA CIANCIOLO
Anche il Tribunale di Milano con un ordinanza del 22 maggio 2017 a firma del Dr. Giuseppe Buffone sposa il nuovo orientamento. Ma guardiamo meglio. Lei e lui lavorano e hanno un buon reddito: nel caso specifico la moglie è inserita professionalmente nel mercato del lavoro, in un settore che non appare affatto in crisi dagli atti; è titolare in misura pari al 98% della società per cui lavora e la differenza di reddito liquido tra marito e moglie non è così pronunciata (2.950 – 1700), se non altro considerata la propriet sociale e immobiliare. .).Cosa dice il provvedimento meneghino? Dice che il presupposto per riconoscere l"assegno di divorzio è "non gi il raffronto con il pregresso tenore di vita bensì il riferimento all"indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, che può essere desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione. Per "indipendenza economica" deve intendersi la capacità per una determinare persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)."Il Tribunale meneghino ha respinto la domanda di assegno divorzile formulata dalla moglie, in applicazione dei criteri indicati dalla Suprema Corte (Cass. n. 11504/2017), dando un primo chiarimento al concetto di indipendenza economica.Facciamo un passo indietro.Il Tribunale di Firenze con una nota ordinanza del 22 maggio 2013, n. 239, aveva ritenuto che il riconoscimento al coniuge economicamente più debole del diritto ad un assegno divorzile funzionale a garantire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio viola il principio costituzionale di ragionevolezza sulla base delle seguenti considerazioni più che condivisibili rimettendo in tal modo la questione alla Corte Costituzionale: "il matrimonio ed il divorzio sono istituti storicamente determinati, i cui mutamenti vanno di pari passo con le trasformazioni sociali, sicché il loro profilo funzionale non è definibile in astratto, una volta per tutte, ma occorre tener conto del modo in cui, secondo indici storicamente mutevoli, essi vengono intesi e interpretati nell"esperienza giuridica di un dato contesto sociale. Nel periodo storico che va dalla metà del XIX ai nostri giorni si è assistito ad un"evoluzione del matrimonio nel mondo occidentale, con la progressiva affermazione dell"idea che la ragione d"essere di questo istituto sia da identificare esclusivamente nell"affetto reciproco degli sposi, con il definitivo superamento della visione tradizionale che privilegiava gli aspetti assistenziali e patrimoniali del medesimo. La concezione tradizionale, che attribuiva al matrimonio - fra l"altro - lo scopo di assicurare una posizione e uno status sociale alla donna, è stata sostituita dall"idea che il matrimonio sia un fatto privato degli sposi e si fondi sul reciproco consenso, venendo meno il quale si ha la dissoluzione definitiva del vincolo e del rapporto che ad esso è conseguito. Il diritto vivente oggetto della presente questione di costituzionalità, però, mantiene fermo il principio che il matrimonio proietti i suoi effetti patrimoniali in perpetuo, con la possibilità che un coniuge possa beneficiare di una rendita ben superiore ai propri bisogni di natura assistenziale. Tale concezione non tiene dunque conto dei profondi mutamenti dei modelli culturali degli ultimi decenni, esprimendo una concezione cripto-indissolubilista» del matrimonio che appare oggi anacronistica. La giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto la sopravvenuta illegittimità di norme divenute anacronistiche» e per tale motivo irragionevoli. Il giudizio di costituzionalità è infatti senz"altro aperto agli «argomenti storici», che consentono di valutare le conseguenze derivanti dai mutamenti intervenuti, per decorso del tempo, nelle situazioni di diritto e nelle situazioni di fatto."La sentenza della Cassazione pronunciata il 10 maggio 2017 n. 11504 - richiamata dall"ordinanza meneghina in commento - trova dunque, un nobile precedente ed in una certa qual misura rispolvera quelle parole, facendole sue.Ma come sopra ricordato, già in terra di Toscana si era detto che la c.d. "privatizzazione della relazione di coppia" e la previsione di un vincolo matrimoniale che può essere dissolto per iniziativa unilaterale di uno dei coniugi, risulta incompatibile con una disciplina delle conseguenze economiche che garantisca a tempo indeterminato il persistente godimento del tenore di vita coniugale alla parte economicamente debole, in omaggio ad una "concezione del matrimonio che appare oggi anacronistica" e che non tiene conto del dato che vede la donna pienamente protagonista della "vita economica e sociale della famiglia". In sostanza, nell"attuale contesto normativo l"esigenza di garantire all"ex coniuge la conservazione di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio riveste un"importanza fondamentale, ma deve essere contemperato anche con altri diritti fondamentali che l"ordinamento aspira a garantire.E fin qui nulla questio.Cosa devono fare gli operatori davanti a dei clienti che avanzano richieste di non voler versare più un ghello all"ex coniuge?Quello a cui bisogna prestare attenzione è non cadere in un errore di impostazione: l"accesso delle donne al mondo del lavoro non determina il superamento delle asimmetrie all"interno della coppia, né pone in secondo piano le esigenze di tutela del coniuge debole. Anzi, il problema si può invertire perché conciliare le esigenze di lavoro con quelle della cura della famiglia, diviene un tema tanto più importante e sentito quanto maggiore è la partecipazione femminile al mondo del lavoro e la diffusione delle c.d. "dual-income couples". Dunque, in altre parole, si può ribadire che proprio nei Paesi in cui è più risalente e sviluppata la presenza delle donne nel mondo del lavoro, il tema della gender justice ha cominciato a porsi con specifico riguardo al problema della allocazione dei costi connessi alla cura della famiglia.Il riferimento al criterio dell"indipendenza economica quale criterio di attribuzione dell"assegno non è in grado di offrire, perciò, in sede divorzile la possibilità di recupero della dimensione compensativa dell"assegno divorzile. Se il giudizio verte sull" indipendenza economica di chi ha redditi di 2.000 euro mensili, non ci sarà una fase di quantificazione perché il diritto viene negato e tutto finisce lì con la scomparsa di ogni possibile recupero di qualsiasi criterio di valutazione "delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio".Ma se l"ex coniuge non guadagna 1.500,00#? Gianfranco Dosi "Presupposti dell"assegno divorzile e condizione femminile: perché la prima sezione della Cassazione non è convincente", in Lessico di diritto di Famiglia maggio 2017 GIURISPRUDENZA - REDAZIONE P&D -26/05/2017
INDENNIZZO DELLE VITTIME DI REATO: CIRCA LA PRETESA NECESSITÀ DI ESCUSSIONE DEI REI - C. APP. MILANO N. 1653/17 Si pone in allegato una pronuncia della corte di Appello di Milano nella quale non si è ritenuta necessaria la prova, da parte delle vittime interessate, della impossibilità di ottenere il risarcimento dagli autori del reato.Si rileva, inoltre, che la pronuncia non si vuole porre in conflitto con il dichiarato intento della direttiva, quello di facilitare l'accesso all'indennizzo e soprattutto di rimuovere gli ostacoli per il suo ottenimento. GIURISPRUDENZA - VALERIA CIANCIOLO- 26/05/2017
INTERESSE PREDOMINANTE DEL MINORE E ART. 388, 2° CO. C.P.: QUALE CONFINE? – DI VALERIA CIANCIOLO Il Tribunale di Livorno ( cfr. provvedimento in calce) ha assolto il padre, co-affidatario dei due figli minori, dal reato di cui all"art. 388, II comma c.p. (mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti in materia di affidamento di minori).La circostanza che ha dato luogo al provvedimento era data dalla mancata riconsegna dei figli al termine delle vacanze estive, secondo le condizioni di divorzio, e l"ordine di immediato rientro presso la madre.In verità, nel caso specifico non ricorre una volontarietà di inottemperanza all"ordine del giudice, ma una presa d"atto di impossibilità di adempimento. Infatti, i minori in affidamento condiviso, ma con domiciliazione prevalente presso la madre, avevano rifiutato di rientrare presso la stessa al termine delle vacanze estive.Il padre ricorreva per la modifica delle condizioni di divorzio e la autorizzazione ad iscrivere i minori a scuola nel suo luogo di residenza. L"esame della vicenda giudiziaria portava ad escludere, secondo il Tribunale di Livorno, una valutazione di non correttezza dell"agire del padre, il quale aveva preso atto delle oggettive difficoltà dei minori alla permanenza presso la madre. Non erano riscontrabili strumentalizzazioni o coartazioni dell"altro genitore sui figli che avevano espresso la loro posizione e la loro volontà.Inevitabilmente, il padre si era giudizialmente attivato di conseguenza e l"epilogo della lite civile, suffragate dalle indagini, dimostravano l"attendibilità del padre.La ricostruzione giuridica della fattispecie è quindi di esclusione dell"elemento soggettivo nella commissione del reato.Il reato di "Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice" è stato inserito dal legislatore del 1930 fra i delitti contro l"amministrazione della giustizia, disciplinati dalle norme contenute nel Titolo III del libro II del codice penale (artt. 361 - 393 c.p.).L'art. 388, 2° co. prevede due ipotesi, una delle quali consiste nell'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, amministrativo o contabile che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaciIn relazione alle condotte previste nell'art. 388, 2° co., il dolo generico consiste nella volont consapevole di eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice nelle materie sopra menzionate (nel caso di specie, concernente l"affidamento di minori).In giurisprudenza si è affermato che il reato di cui all'art. 388, 2° co., è integrato dalla cosciente volontà di eludere il provvedimento, senza che sia richiesto alcun fine specifico (C., Sez. VI, 6.10.1998; similmente, C., Sez. VI, 19.9.1989).Ai fini dell'esclusione del dolo, quale elemento soggettivo del reato di cui all'art. 388, 2° co. occorre dimostrare che il genitore affidatario, nell'impedire al genitore non affidatario il diritto di visita ricusato dal figlio minore, è stato concretamente mosso dalla necessità di tutelare l'interesse morale e materiale del minore stesso.Il dolo, richiesto per la configurabilità del delitto di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore (art. 388, 2° co., c.p.), non è integrato nel caso in cui ricorra un plausibile e giustificato motivo che abbia determinato l'azione del genitore affidatario a tutela esclusiva dell'interesse del minore.La Suprema Corte, infatti, in altre circostanze ha escluso la configurabilit del reato nella condotta del genitore affidatario che aveva rifiutato di consegnare la figlia minore all'altro genitore, non presentatosi all'appuntamento concordato in un luogo ove non era possibile affidare il minore ad altre persone (C. pen., Sez. VI, 28.2.2012, n. 9190. Vedi anche C. pen., 2.8.2006, n. 27613; C. pen., 16.4.2004, n. 17691). Ne consegue che «in tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, ai fini della sussistenza del dolo, occorre stabilire da parte del giudice penale se il genitore affidatario, nell'impedire al genitore non affidatario il diritto di visita nei confronti del minore, sia stato eventualmente mosso dalla necessità di tutelare l'interesse morale e materiale del minore medesimo, soggetto di diritti e non mero oggetto di finalità esecutive perseguite da altri. Infatti, il genitore affidatario, pur obbligato a consentire l'esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore secondo le prescrizioni stabilite dal giudice, essendo egli nello stesso tempo tenuto a garantire la crescita serena ed equilibrata del minore a norma dell'art. 155, 3° co., c.c., ha in ogni momento il diritto-dovere di assicurare massima tutela all'interesse preminente del minore, ove tale interesse, per la naturale fluidità di ogni situazione umana, non sia stato potuto essere tempestivamente portato alla valutazione del giudice civile: per l'effetto, il rifiuto di visita, specie laddove ricusato dal minore, può trovare giustificazione nell'esigenza prevalente di tutelare l'interesse morale e materiale del minore» (C. pen., Sez. VI, 11.3.2010, n. 10701).Pertanto il fatto può essere scriminato se l'adempimento dell'agente implicasse un pregiudizio per gli interessi del minore per effetto di situazioni sopravvenute e tali da non consentire il ricorso all'autorità giudiziaria (C. pen., Sez. VI, 9.1.2004, n. 17691; C. pen., Sez. VI, 19.11.2004, n. 4439).Risulta, inoltre, da escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo nell'inottemperanza all'ordine di consentire all'altro coniuge la visita al figlio in un certo giorno, quando tale inottemperanza sia dovuta a concomitanti impegni del minore, non fissati e non modificabili dal genitore affidatario, quali le lezioni del catechismo (C. pen., Sez. VI, 19.6.2006, n. 27613).Perché dunque, è apprezzabile il provvedimento toscano in esame?Perché ha ribadito che se da una parte la condotta non può essere ritenuta esistente con l"esecuzione di un unico comportamento elusivo, sebbene giustificato dal padre e ed unico nel suo genere, dall"altra parte va anche ritenuto che l"esigenza protettiva di tutela degli interessi del minore, ove realizzata o anche solo (ma effettivamente) perseguita, diviene elemento scriminante la violazione formale del provvedimento del giudice, per la rilevanza di un dovere costituzionalmente imposto ascrivibile nell"area di operatività dell"art. 51 c.p.Si può affermare che il principio opera in due direzioni, e si articola in due requisiti.E" necessario che sussista un plausibile motivo scriminante, che non deve necessariamente integrare gli estremi di uno stato di necessità, ma che ricorre quando l"adempimento implicherebbe un pregiudizio degli interessi del minore per effetto di situazioni sopravvenute al provvedimento stesso: il genitore affidatario è al contempo tenuto, oltre che all"osservanza del provvedimento giudiziale, anche a garantire la crescita serena ed equilibrata del minore.Non risulta dagli atti che l"imputato si fosse mosso nella direzione di ostacolare volontariamente il rientro dei ragazzi a casa della madre: la situazione, peraltro primo episodio di tal genere, giustificata dal malessere della figli, ha imposto al padre di attivarsi nel bene degli stessi, tutelando la loro posizione.Corrisponde, pertanto, a massima di comune esperienza l"assunto che, in generale, l"assolutamente occasionale inosservanza delle modalità temporali, logistiche, o afferenti altro aspetto del genere - indicate nei provvedimenti giudiziari afferenti la disciplina di affidamento dei figli minori - non sia idonea, di per sé, a concretizzare l"elusione del provvedimento Cass. pen., 22 marzo 1993, n. 3363, in Dir. fam. e pers., 1994, 839. Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2000, in Giur. it., 2001, 341.PERSONA & DANNO
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DIRITTI IN MOVIMENTOSTRUMENTI
GIURISPRUDENZA - REDAZIONE P&D -26/05/2017
VITTIME DI REATO: INDENNIZZO DALLO STATO, CONDIZIONI - TRIB. TORINO N.2067/17
"L"obbligo dello Stato di corrispondere un indennizzo in favore delle vittime da reato, previsto dalla Direttiva 2004/80/CE del 29.04.2004, presuppone la prova dell"impossibilità della vittima di ottenere il risarcimento del danno da parte del responsabile del reato, perché soggetto incapiente o non identificato. Ne consegue che in mancanza della predetta prova la domanda di indennizzo nei confronti dello Stato deve essere respinta. " GIURISPRUDENZA - SANTUARI ALCESTE -26/05/2017
LE FARMACIE NON POSSONO ESSERE LOCALIZZATE SENZA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – CONS. ST. 1678/17 – ALCESTE SANTUARI La localizzazione delle farmacie incide sulle condizioni di mercato: vi è l"interesse di un farmacista ad opporsi all"apertura di una nuova farmacia nella zona territoriale in cui egli operaCon due sentenze, segnatamente, n. 284/14 e n. 478/14, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento del 10 luglio 2014, accoglieva il ricorso di due farmacisti che avevano impugnato la deliberazione del comune capoluogo con la quale l"amministrazione civica aveva disposto, a seguito di concorso pubblico indetto ed esperito dalla Provincia autonoma di Trento ex l. 1/2012, l"apertura di una nuova sede farmaceutica nella zona territoriale in cui operano le due farmacie.Si noti che il giudice di prime cure aveva ritenuto immune da vizi il modus procedendi seguito dal Comune, basato sulla suddivisione del territorio in "macro aree" e sulla applicazione per ciascuna di esse del parametro di legge della popolazione residente. Ciononostante, la decisione comunale è stata censurata.Il Comune ha presentato appello, in particolare lamentando che il TRGA di Trento aveva ritenuto la motivazione in parte qua incongrua in relazione al criterio della "sostenibilità economica", non essendo quest"ultimo un parametro imposto da norme di legge né discendente da un espresso autovincolo della stessa Amministrazione.Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza 10 aprile 2017, n. 1678, ha respinto (in larga parte) il ricorso motivando come segue:-) il sistema a "numero chiuso" che caratterizza il sistema delle farmacie nell"ordinamento giuridico italiano e, conseguentemente, la loro localizzazione "incide sulle condizioni di mercato, cosicché deve essere ritenuto sussistente l"interesse di un operatore limitrofo a contrastare l"ubicazione delle nuove sedi e a ottenere che la stessa avvenga legittimamente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 2015, nr. 1630; id., sez. V, 10 maggio 2010, nr. 2753)";-) la scelta delle nuove sedi deve essere adeguatamente sostenuta da parte dell"amministrazione procedente, che dispone della potestà programmatoria per quanto attiene l"individuazione delle sedi farmaceutiche;-) la decisione del comune deve basarsi "sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione e vari altri, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione" (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2016, nr. 2264; id., 31 dicembre 2015, nr. 5884; id., 6 marzo 2015, nr. 1153);-) tuttavia, nel caso di specie, la "sostenibilità economica" costituisce un elemento cardine della motivazione del provvedimento impugnato;-) la sostenibilità economica non riguarda un parametro vincolante imposto da previe norme (esterne o poste a monte dalla stessa Amministrazione comunale), ma esso "è stato di fatto impiegato quale criterio di valutazione della convenienza e opportunità dell"istituzione delle nuove sedi farmaceutiche, facendone però poi un"applicazione incoerente e contraddittoria";-) alcune delle sedi originariamente proposte sono state soppresse proprio adducendone la prevedibilmente scarsa redditività economica alla luce dei parametri insediativi impiegati;-) considerando lo stesso elemento della sostenibilit economica, invece, la sede oggetto di contenzioso, è stata ritenuta necessaria, sulla scorta di "incerte e aleatorie previsioni di sviluppo futuro";-) al riguardo, non è sufficiente né prevedere una futura "espansione edilizia" dell"area in questione, basato su una pianificazione urbanistica non ancora pervenuta neanche alla fase dell"adozione, né immaginare una "popolazione fluttuante", ossia prevedibili utenti occasionali e di passaggio che potrebbero accedere al nuovo esercizio;-) la norma assume come parametro la popolazione residente, e non quella occasionale, inevitabilmente incerta e mutevole.I giudici di Palazzo Spada hanno, dunque, non tanto censurato la scelta di individuare una nuova sede farmaceutica per se, quanto l"assenza di giustificazioni adeguate per sostenere la scelta. Si potrebbe affermare che, ancorché i comuni abbiano a disposizione il criterio demografico per prevedere l"apertura di nuove sedi, queste ultime richiedono una ponderazione, anche di natura economica, della scelta da operare. Ancora una volta, emerge che il servizio farmaceutico presenta una "composizione mista": esso è a disposizione dei cittadini-utenti che devono disporne quale presidio socio-sanitario territoriale (di qui la necessità che le sedi siano in numero adeguato); allo stesso tempo, le sedi devono poter garantire una sostenibilità economica ai farmacisti.In ultima analisi, la farmacia è costituita da una componente di tutela della salute e dal carattere imprenditoriale dell"attività svolta. GIURISPRUDENZA - SPAN√≤ GIUSEPPE -23/05/2017
ESPROPRI: OPPOSIZIONE ALLA STIMA E ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI ESPROPRIO - CASS. CIV., 22.12.2016, N. 26763 - GIUSEPPE SPANÒ Opposizione alla stima e necessità del decreto di esproprio.Possibilità di disapplicazione del decreto di esproprio illegittimo.La Cassazione con la sentenza in esame, ribadisce un principio consolidato ossia che nel giudizio promosso dall'espropriato davanti al giudice ordinario per la determinazione dell'indennità di espropriazione in misura più elevata di quella fissata in sede amministrativa, la questione relativa alla legittimità del provvedimento ablatorio non costituisce premessa logicamente e giuridicamente necessaria della pronuncia richiesta, la quale postula unicamente l'esistenza del provvedimento medesimo, quand"anche illegittimo. Deve, pertanto, ritenersi corretta la sentenza di merito che, senza attendere la pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ha preso in esame la domanda di determinazione dell"indennità di espropriazione, previa disapplicazione del decreto di esproprio illegittimo, in quanto viziato da carenza di potere per l"essere stato emesso dopo la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. GIURISPRUDENZA - VALERIA DE FRANCO -22/05/2017
ASP: RESPONSABILE SE IL PASSANTE È AGGREDITO DA RANDAGI? - CORTE CASS. ORDINANZA N. 12495/17- VALERIA DE FRANCO Può ritenersi sussistente la responsabilità del Comune e della ASP nel caso di aggressioni subite dai passanti ad opera di cani randagi? Secondo la Corte di Cassazione non sussiste la Responsabilità della ASP qualora alla stessa siano affidati, con apposita normativa, semplici compiti di generale controllo della popolazione canina.Il caso di specie riguarda un danno subito da una minore in seguito ad una aggressione subita da due cani randagi. Motivo per cui, i genitori della stessa citavano in giudizio il Comune e la ASP di zona per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia. La domanda risarcitoria veniva accolta in primo grado e successivamente confermata in sede d"Appello, a seguito di ciò ricorre in Cassazione la ASP condannata. Quest"ultima denuncia l"errata interpretazione della normativa vigente in materia nonché l"errata valutazione della condotta dell"ASP. In particolar modo occorre evidenziare come la Regione interessata avesse in precedenza stabilito con apposita normativa di riferimento, ed in attuazione di una legge quadro nazionale, che «il compito di cattura e di custodia dei randagi nelle apposite strutture è attribuito esclusivamente ai Comuni», di converso «all"Azienda sanitaria sono attribuiti semplici compiti di generale controllo della popolazione canina, ma senza alcuna competenza in relazione alla cattura e alla custodia». Di qui la conseguente esclusione della responsabilità della ASP e l"esclusiva attribuzione di responsabilità in capo al Comune interessato di tutti i danni che dovessero coinvolgere la popolazione a seguito di aggressioni di cani randagi. Ciò ulteriormente avallato dal fatto che nei giorni antecedenti l"evento lesivo un veterinario della ASL, era intervenuto nella zona, essendo stata segnalata la presenza di cani randagi potenzialmente pericolosi, e aveva redatto un verbale in cui ne proponeva la cattura al Comune. Quindi, anche in concreto, risultava che effettivamente la ASL aveva posto in essere tutte le attività preventive che era legittimata a svolgere, nell"ambito delle proprie competenze, per evitare il danno.Il ricorso veniva pertanto accolto ed era disposta la compensazione delle spese.CERCA SUL SITO
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SAGGISTICA - REDAZIONE P&D -03/06/2017
PSICOTERAPIA: LA FIDUCIA E LA SPERANZA - SARA COSTANZO Uno dei primi elementi che siamo chiamati a valutare nel corso di una terapia è la "fiducia" che l'altro ripone in noi e nell'esperienza della terapia stessa. Nel mondo della psicoterapia la fiducia è sostanzialmente la risposta ad un "incontro" ed implica, a mio avviso, due tipi di valutazione: una per cosi dire "generica" e dunque relativa alla competenza del terapeuta e l'altra più specifica e cioè relativa al tipo di relazione che si è creata con quello specifico professionista. Questi due tipi di valutazione s'influenzano a vicenda e, nella riposta di un particolare paziente, tendono sostanzialmente a coincidere. Detto in altri termini più sento che quella persona è in grado di cogliere degli aspetti per cosi dire generali dell'animo umano e della malattia mentale, più sento che può rispondere al mio bisogno di cambiamento. Più sento che è capace di entrare in contatto con me, più mi appare competente nel suo lavoro.Com'è facile immaginare il paziente non resterebbe con noi (e noi con lui) se nel presente della relazione terapeutica non intravedesse la promessa di un cambiamento futuro. La prima cosa che possiamo osservare e' dunque che la speranza di una guarigione futura poggia sulla certezza di una relazione presente.Ma cosa vuol dire "certezza" di un incontro presente?Spesso, nella pratica clinica, osserviamo una forte disgiunzione tra il processo volitivo e quello cognitivo. E' come se il paziente percepisse l'autenticità del proprio essere e "benessere", ma mancasse della volontà di aderivi. Ed è altrettanto facile osservare come questa scissione provochi una perdita d'energia, un blocco, una paralisi, una fatica di vivere e rimettere in moto il tempo e l'azione. Molti pazienti (o per essi, le forme di disagio che ci portano) definiscono questa sensazione come un "tempo fermo". Nella realtà della relazione terapeutica questi due aspetti tornano invece a coincidere e questa sensazione porta con sé la certezza di poter "stare" nel presente in un modo attivo, di tollerare la fatica, e soprattutto l'incertezza del futuro.Se ci soffermiamo su quest'ultimo aspetto possiamo osservare che la certezza della relazione presente non toglie al futuro quella sua caratteristica di mistero che lo contraddistingue. Detto in altri termini, essere certi che la relazione mi condurrà a qualcosa che sento come intimamente mio, non vuol dire avere chiara la forma che questa novità assumerà. Se guardiamo bene questa sottile distinzione segna (sia nel lavoro del terapeuta sia nella storia del paziente) la differenza tra fiducia e controllo. Ma non solo: questa dinamica "spiega" anche l'importanza dell'immaginazione come cartina tornasole del procedere della terapia.Un esempio potrà esserci di aiuto.Rosa arriva in ambulatorio accompagnata dalla madre e dal padre a causa di una difficoltà a gestire un problema "fisico" che le crea difficolt a muoversi autonomamente. Nonostante la giovane età, Rosa vive, infatti, per lo più a contatto con i genitori e "stesa sul divano" a guardare la televisione. Già dal primo incontro emerge una struttura familiare caratterizzata da un forte invischiamento: in quest'ottica, la difficoltà fisica della paziente è la manifestazione di una mancanza di autonomia ben più ampia. I genitori dal canto loro, sebbene sembrino accorgersi delle difficoltà della figlia manifestano sulla questione grosse ambivalenze.Dopo circa un anno di terapia Rosa ha fatto piccoli tentativi di relazionarsi all'esterno e ha instaurato con la terapeuta un rapporto di fiducia. Prima delle vacanze la famiglia di R. porta in seduta una discissione riguardante la scelta della sistemazione:Paziente: Non mi va di andare in una casa e stare sola con papà e mamma. Mi piacerebbe un posto nostro ma all'aperto...una casetta in un villaggio...Terapeuta (rivolto ai tirocinanti, che usa come elemento del sistema): sapete come si chiama questo desiderio? ..."sognare"...R. ha ragione a voler stare per conto suo ...e anche a voler stare in un posto dal quale può guardare la vita degli altri...E immaginare...come potrebbe essere lei al loro posto, cosa fanno i ragazzi in spiaggia...Paziente: si ...è vero...Questa manovra terapeutica può essere letta all'interno della dinamica di fiducia sopra descritta: la ridefinizione della terapeuta (immaginare) si basa su un'incertezza (la ridefinizione non è in tutto sovrapponibile agli schemi di pensiero del paziente) che trova il suo senso (e dunque la possibilità di essere colta, sentita come propria, e, sebbene non del tutto comprensibile, rispondente alle mie esigenze) nella certezza presente di quella relazione terapeutica.Nel caso di Rosa la capacità di immaginare un cambiamento è vista dunque quale "sintomo" di un movimento esistenziale importante. In questo senso, ai fini diagnostici, essa è (anche) segno di un cambiamento della paziente che si riferisce al modo di stringere legami. E' dunque la fiducia nella relazione presente (quella con la terapeuta) e un diverso modo di fare legame con i membri della famiglia che porta Rosa a "immaginare" la possibilità di poter "essere" nell' incertezza e nell' esplorazione che il presente le richiede e dunque di poter rischiare di immaginare un cambiamento.In questo senso, la fiducia nella relazione terapeutica passa attraverso la certezza che ciò che arriverà a noi è un destino non solo nostro ma sorprendentemente nostro. Un destino cioè in grado di andare oltre le nostre idee o i confini disegnati dal disagio e dunque di stupirci.Questo tipo di fiducia implica dunque un movimento fuori da me che a me deve necessariamente tornare e in questo percorso genera un senso e una forza che mi permette di stare nel presente e al tempo stesso di poter agire in esso. Nel fidarmi trovo dunque nella realtà dell'incontro (non del terapeuta) la forza, sposto in esso il punto d'appoggio, il perno del mio movimento esistenziale. SAGGISTICA - CENDON PAOLO -27/05/2017
IL GRANDE CIELO - PAOLO CENDON Morenti che soffrono, disabili con barriere architettoniche, vittime di pedofilia, il dopo di noi, bambini tra famiglia biologica e adottiva. Non si parla d"altro nei giornali, ultimamente. E la sensazione è spesso - aggiungo - di incertezza, di un vuoto; non sempre è chiaro cosa occorra fare, volta a volta, quale sia la soluzione preferibile.Buona l"idea di attrezzare perciò, anche in Italia, un contenitore unitario per quelle voci; una specie di testo unico, un "codice delle persone fragili", a 360 gradi.Certo i pericoli, è stato detto, non mancano; che escano sbiadite le peculiarità delle singole categorie, che si ghettizzi l"insieme dei deboli. Un po" di verità c"è in timori simili. Secondo me i vantaggi sono comunque superiori. Disporre le cose una accanto all"altra può aiutarci a scoprire le ricchezze di ciascuna, rivelando i fili conduttori della materia. Così da risolvere meglio, alla fine, le singole controversie.La l. 180, quella del no al manicomio, ad esempio: insegna qualcosa sull"uomo, in generale? Direi di sì, lo fa: indica vie d"uscita valide anche per chi accusi disturbi fisici; vessilli utili anche a noi che stiamo bene. Non schiacciare, non omologare: tanto vale collocare quella legge, allora, accanto alla l. 104 sulla disabilità. La quale potrà, a sua volta, gettare parte della sua luce sulla prima; della quale è un po" figlia, e oltre la quale ha saputo andare, lungo vari crinali. Tanti gli interrogativi, nel continente della "debolologia", a cui è difficile rispondere. Qualcuno a caso. Un"anoressica vogliamo aiutarla a non morire, anche se non è una malata di mente, cui applicare il t.s.o. del 1978? Un pazzerello il quale butta i mobili dalla finestra è giusto che non risponda ("Tanto sono incapace!") verso chi è colpito sulla testa? Un padre che abbandoni il figlio, scappando alle Maldive, dovr risarcirgli il danno esistenziale? Giovanni, contadino un po" suonato, che ha però le galline che lo salutano festosamente e il cane che gli corre incontro, quando torna alla masseria, può fare a meno dell"amministratore di sostegno? Una donna incinta la quale beve una bottiglia di grappa al giorno, lasceremo che continui così, senza intervenire? Emma, ragazza down, buone scuole, vorrebbe fare testamento, accendere un mutuo, è possibile? Quel vecchietto innamorato può sposare la giovane Ivanka, di paesi lontani, che la sera gli scalda il latte e anche il letto? Il "Grande cielo della fragilità" non sarà una bacchetta magica, può però aiutarci a rispondere. Cucendo insieme i pezzi sparsi, con un filo leggero, trasparente - sia dentro che fuori il codice civile (perché il divorzio di là e l"affido condiviso di qua? mistero, ah legislatore, quante ne combini!). Vedo bene, così, la legge sulle cure palliative accanto a quella sul testamento biologico (se mai si farà). Volontariato e cooperative sociali sono già un po" parenti, troviamo qui due sedie a tavola, vicine,. E il contagio funziona, osserverei, anche nelle combinazioni meno scontate. Il fondamento è sempre un essere umano che non ce la fa a gestirsi, da solo, che starà meglio se incontra seri appoggi. L"idea è che il Rinascimento sia comunque una stanza felice, accogliente. Quindi sì anche la Giusta causa che dialoga con l"Adozione, lo Statuto dei lavoratori con i Diritti dei carcerati, l"Aborto accanto ai Trapianti, la Donazione di organi che magnetizza i Transessuali.Sognatori poco fortunati di tutto il mondo, unitevi. Un po" come certi fumetti disneyani degli anni "30, con al centro una cucina campagnola a tarda sera, dove tutto è immobile. Poi i fatidici colpi di mezzanotte, l"interno che si accende. E vediamo gli oggetti prendere vita, cominciare a muoversi, con delle specie di bocche, di occhi e di gambe, agitandosi e ballando fra loro. La grattugia del formaggio fa i salti col cetriolo, la tazzina del bebè con uno strofinaccio, le forchette in tutù nel quartetto del Lago dei cigni, un tiro alla fune giocoso tra saliera e paglietta di ferro ... fin che non spunta l"alba. SAGGISTICA - FACCIOLI MARCO -26/05/2017
MI PIACE SU FACEBOOK: ISTRUZIONI PER L'USO - DI MARCO FACCIOLI Alzi la mano chi, tra i quasi due miliardi di iscritti alla piattaforma di Facebook, non ha mai, almeno una volta, messo un "MI-PIACE" ad una foto, ad un commento, o ad una notizia. Probabilmente, anzi sicuramente, nessuno. Mettere "MI-PIACE" su Facebook è come farsi scappare un urlo quando la propria squadra passa in vantaggio al 90simo, ovvero è la cosa più ovvia e naturale che ci si possa aspettare da un normalissimo utilizzatore di un social network. Un "MI-PIACE" è infatti semplice, veloce, basico, non costa nulla, e non crea nessun tipo di problemi ...ma siamo davvero sicuri che sia proprio così? Dovremmo chiederlo a colui che, forse primissimo in Italia, è balzato suo malgrado agli onori della cronaca per aver avuto dei casini (per dirla in modo comprensibile a tutti) per il solo fatto di aver messo "MI-PIACE" ad un commento ad un post su Facebook. Vediamo come sono andati i fatti, facendo una brevissima cronistoria giudiziaria dell'accaduto. Partiamo dal titolo di un articolo della Gazzetta di Parma del 30 gennaio 2014: "Per un MI-PIACE su Facebook rischia una condanna da sei mesi a tre anni, o una multa di 516 euro. La procura di Parma ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo per concorso in diffamazione aggravata." Ma esattamente cos'è successo? Un iscritto a Facebook era intervenuto in una disputa tra due donne (quindi in una situazione da cui è comunque sempre meglio stare alla larga) appartenenti a un movimento politico e aveva espresso il proprio gradimento per un insulto rivolto ad una delle due ...da qui il rinvio a giudizio della Procura parmigiana per il suo "MI-PIACE", con l'accusa di concorso in diffamazione aggravata. Si trattava di uno degli ultimi insulti di una lunga lista di quasi una trentina di commenti, che le due donne si erano scambiate sul post incriminato. L"uomo, pur essendo estraneo alla vicenda, leggendo la querelle, si era schierato con una delle due battibeccanti che, nel post, si rivolgeva alla rivale e a suo figlio con frasi offensive. La polizia postale, in tempo zero, era risalita non solo a chi aveva scritto il post offensivo sulla pagina di Facebook, ma anche a chi, in qualche modo, lo aveva commentato o semplicemente apprezzato, come in questo caso l"ignaro utente di Parma, che si è buscato tutte le conseguenze penali di quello che credeva un semplice e banalissimo gesto. L"uomo quindi, insieme ad altre persone che avevano non solo cliccato, ma anche scritto affermazioni legate al post incriminato, ha scoperto solo con la notifica della denuncia quanto grave fosse in realtà il suo semplice "MI-PIACE". Per farla breve, a rispondere dell"accusa di diffamazione aggravata non è stato solo chi ha scritto parole offensive, ma anche chi, con un semplice clic, ha dato manforte agli insulti, rendendosi in qualche modo complice della diffamazione medesima. Ignoro come sia finita l'intera vicenda (se l'accusato sia stato assolto, condannato, o se il processo sia ancora in corso), ma non è tanto questo il punto. Quel che qui importa è rilevare come l'utilizzo di un social network, anche nella sua forma più semplice e basica, quella del cliccare "I-LIKE", possa nascondere delle insidie e dei pericoli. Ciò sta a significare che, lungi dall'essere più "sicuro" e "protetto" rispetto al mondo reale, il terreno virtuale dei social network può essere molto più accidentato, ed è quindi necessario percorrerlo con la massima cura. "Occhio a quel che ti piace, può far male", dicevano una volta i dietologi. Fate attenzione che lo stesso consiglio, oggi, lo danno anche i magistrati. I Van Damme della tastiera sono avvisati.ORIZZONTI
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IL PREZZO DELLA FOLLIA LESIONE DELLA SALUTE MENTALE E RESPONSABILITÀCIVILE
_Paolo Cendon_
NUMERA ET IMPERA. GLI INDICATORI GIURIDICI GLOBALI E IL DIRITTOCOMPARATO
_Marta Infantino_
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SAGGISTICA - TODESCHINI NICOLA - 23/05/2017 LA SALUTE DI REGIME: DALLA RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA ALLE VACCINAZIONI - NICOLA TODESCHINI Siamo dinanzi ad una nuova stagione totalitaria, paternalista, perbenista, profondamente ipocrita. Il legislatore sembra aver trovato la chiave per risolvere qualsiasi emergenza, o presunta tale. Prima la fa diventare emergenza mediatica, anche se i numeri non la giustificano, poi interviene d'imperio per imporre la propria weltanschauung.E' accaduto per la responsabilità medica: sventolando, arbitrariamente, la bandiera effimera della medicina difensiva, invenzione fondata su uno studio inesistente, ha fatto credere all'opinione pubblica e pure ai sanitari che fosse necessaria, a breve distanza dalla prima riforma, una seconda. Ha promesso ai medici vantaggi -incostituzionali- ma ha peggiorato la loro condizione dinanzi al diritto, balbettando regole delle quali non conosce il significato e ponendo medici e pazienti gli uni contro gli altri. A tacitare soggettivismi e presunti abusi nell'interpretazione delle regole tecniche ha partorito le linee guida di stato, immaginando una medicina di regime, contribuendo ad un sistema che aumenterà a dismisura il contenzioso, inasprirà i già difficili rapporti tra medici e pazienti, e sarà responsabile di una nuova pericolosa medicina difensiva di Stato.Passata la campagna mediatica che ha visto improvvidamente unite le sigle sindacali alle compagnie di assicurazione in un inno immotivato alla bontà della riforma, ora anche i medici più attenti si sentono traditi e comprendono che hanno sostenuto una manovra anche ai loro danni. Invero, per vincere la variabilità delle interpretazioni medico legali il legislatore ha immaginato una schiera di consulenti tecnici d'ufficio di secondo livello, quelli che accetteranno di fare da consulenti per un compenso -così come previsto- da loro stessi definito irrisorio; chi è capace non gradirà di essere sottopagato per verificare, in contenzioso, se un collega abbia violato le nuove regole di Stato, e così accadr per i consulenti di provata abilità, che continueranno a fare, invece ben compensati, le loro ricche consulenze di prima, a tutto vantaggio di una medicina di Stato sterilizzata dalla qualità e in virata verso il basso ma...pur sempre ben controllata dall'alto. Poco importa se tale scelta violi l'indipendenza della ricerca scientifica ghettizzandola attraverso i controlli di regime per renderla compatibile con il grande disegno del legislatore di turno. Quello che conta è limitare l'autonomia dei medici, tacitare, moderare le reazioni dei pazienti danneggiati.Stesso metro per la lotta ai non vaccinati: alcun investimento in cultura, in favore del consolidamento di un rapporto, quello con le istituzioni, che troppi anni di scellerate e melliflue combine hanno sgretolato; alcun passo indietro per prima educare, convincere, curare, semmai un passo avanti contro l'autonomia delle scelte, e sempre nel senso della salute di Stato, che fa l'eco al periglioso "diritto di curare" anche contro la volontà. Non per nulla un tanto accade in uno Stato che dubita del dignitoso diritto a non essere curati a tutti i costi, che scrive l'art. 32 della Costituzione -anzi se lo trova, per fortuna, scritto da chi disponeva dei principi e pure della lingua italiana- ma poi introduce un nuovo trattamento sanitario obbligatorio che lo possa derogare.Chi come me è fuori dai giochi della politica, che si tiene alla larga dalle posizioni di parte che debbono favorire un avamposto solo per colpirne un altro, in questi momenti di frastuono mediatico della mediocrità gode di un grande vantaggio: poter esprimere la propria opinione liberamente, per quanto -ben inteso- possa essere discutibile, quanto meno sino a che questo legislatore totalitario non si inventerà la manifestazione mediata -e non libera- del pensiero attraverso lo schema, tanto di moda nei test per scegliere le menti del futuro e derogare al diritto allo studio, fondato su domande e risposte prefigurate alle quali porre la propria mera spunta.La rincorsa al ribasso annovera tra le proprie vittime le fughe dei cervelli veri, liberi dai giochi delle baronie universitarie, non infangati nel clientelismo della politica, e rifiuta di educare alla consapevolezza, perché facendolo si sentirebbe minacciata, perché chi non si uniforma prima o poi infastidisce, svela, unge che gli sta accanto con il morbo della libertà e dell'indipendenza.Ora, quindi, anziché discutere di consenso informato, di volontà dignitosa anche se diretta a non curarsi, potremo finalmente discutere di "obbligo", quell'obbligo che ha il sapore ben noto ed inconcludente della perversione educativa, che per evitare un contagio, vero o presunto, marchia, scheda, controlla, ma che poi va a curarsi in una clinica privata dove per sé può decidere ancora al meglio, oppure fugge all'estero a curarsi di nascosto. L'avesse pensata Berlusconi, al quale mai è andata la mia simpatia, si sarebbero aperte le porte dell'inferno, qualche intellettuale avrebbe tuonato contro la deriva di destra, evocando ogni peggior conseguenza dell'imposizione dall'alto, della compromissione della libertà, del rischio di rendere impotente il libero arbitrio.Ma se lo si fa senza doppio petto ma in completo di cachemire non è violento, ma suggerisce una nuova cultura, un disegno "alto" che noi umani non sappiamo comprendere.La ragion di Stato sino a che punto può comprimere la nostra libertà, il diritto all'autodeterminazione, ed andare esente da censure in punto di costituzionalità della novella?Ma soprattutto: ci auguriamo davvero che in questo clima di sospetto, per nulla rasserenato dalle iniziative recenti del Governo, imporre tout court la scelta significhi conseguire il miglior risultato? Il popolo bue si metter in fila dinanzi ai novelli sanatori per farsi imprimere il marchio della rafforzata sanità pubblica certificata o reagirà?La domanda prescinde dalle ragioni di opportunità, dall'effettiva valenza delle campagne di vaccinazione, dal silenzio omertoso che tenta di celare le centinaia di casi, che anche io ho conosciuto professionalmente, di patologie in nesso di causa con i vaccini, perché ha a che fare con lo stile, mi si passi il termine fuori moda, del legislatore. Riconoscere che si tratta di una virata conformista assai perigliosa non significa per nulla annoverare la propria opinione tra quelle contro i vaccini, sia chiaro: io sono vaccinato, ho fatto vaccinare mio figlio, e consiglierei di provvedere così anche a chi mi sta vicino ma sulla base di una campagna informativa profonda, impegnativa, trasparente, che crei coscienza e consapevolezza, cultura anziché imposizione.Ma le mie idee personali qui non contano (vi ho fatto breve cenno perché non si ritenesse fossero allineate a guisa di un veto da social network), è invece opportuno discutere del ruolo dello Stato, della sua capacità d'interferire d'imperio in tema di salute e verificare se anche in altri settori, pur sensibili, si sia assunto il medesimo rischio. Sia consentita la banalità ma cosa dovrebbe fare contro le slot machine, il fumo, il gioco d'azzardo, l'uso dell'automobile, statisticamente in grado di fare moltissime vittime, anche indirette, gettare nella disperazione intere famiglie, nuocere alla "salute pubblica"? Nulla, perché le facoltizza, non le punisce, anzi si arricchisce con il relativo prelievo limitando al minimo i vincoli nel nome del libero mercato che si accompagna, come una prostituta, alla salute di regime.Sino a ieri lo Stato si disinteressava della nostra salvezza, e anziché invitare studiosi e pratici ad esplorare il nucleo del contratto di cura, dell'alleanza terapeutica, guardava invece al contenzioso come un fastidioso meccanismo oliato da loschi figuri animati da intenti locupletori. Nemmeno si curava d'indagare il contributo delle compagnie di assicurazione nell'aumento del contenzioso, intento, piuttosto, ad accontentarne le richieste moderando l'entità dei danni risarcibili in una corsa, oramai sfrenata, alla sostituzione del risarcimento con l'indennizzo. Ma poi è venuto il tempo dell'imposizione, perché il popolo ignorante non deve poter ragionare con la propria testa -nemmeno i medici debbono farlo, ma divenire servi della medicina di stato e delle esigenze di riduzione della spesa- ed educarlo a farlo, fornendogli dati al di sopra di ogni sospetto è troppo faticoso, forse addirittura impossibile per chi, verosimilmente, non è al di sopra di ogni sospetto. SAGGISTICA - REDAZIONE P&D - 20/05/2017 752 ANNI DALLA NASCITA DI DANTE ALIGHIERI; UN PICCOLO OMAGGIO ALLA SUA MODERNITÀ! - MARIA BEATRICE MARANÒ Sono trascorsi appena 752 anni dalla nascita di Dante Alighieri, individuabile tra la fine di maggio e gli inizi di giugno del 1265 a Firenze.Infiniti sono i parallelismi tracciabili tra Dante e gli autori contemporanei; il mio temperamento, troverebbe spontaneo rintracciare argomentazioni, in merito al tema della modernit dantesca, nel Canto V dell'inferno, ma è un canto talmente studiato e talmente noto che l'effluvio letterario in materia ha lasciato e lascia pochi spazi ad analisi originali. E così proverò a tracciare un parallelismo tra il XIX canto dell'inferno e un saggio di Leonardo Sciascia. In medias res, siamo nel 1294 quando ebbe luogo l'elezione al soglio pontificio di Bonifacio VIII, che, nella Bolla " Unam Sanctam", inviata a Filippo V detto il Bello, ripropone la teoria della superiorità del papato sull'impero:"... Ecco qui due spade, la prima del clero, la seconda nelle mani dei re e dei cavalieri ( ....) , è necessario che una spada dipenda dall'altra e che l'autorità temporale sia soggetta a quella spirituale" Il sogno teocratico di Bonifacio era "sognato" sull'orlo di un abisso, o la Chiesa si allontanava dal burrone, oppure piombava giù, senza più risalire: così accadde! L'origine della corruzione della Chiesa era da identificarsi nel "Constitutum Constantini" che, solo nell'umanesimo, verrà riconosciuto falso; in seguito, la corruzione ebbe una grande diffusione nel periodo della lotta per le investiture, quando tra i Papi imperversò nicolaismo e simonia. Contro quest' ultima categoria di Papi ed in particolare contro Bonifacio VIII, si schiera Dante nel XIX canto dell'inferno, con un tono notevolmente polemico, come in pochi canti aveva fatto. Il nicolaismo era la pratica diffusa del concubinato, che, secondo i fautori della riforma, distoglieva i preti dai loro doveri e accentuava in loro la predisposizione alla simonia. La simonia prendeva il nome, come diceva lo stesso Dante, dal mago Simone il quale come narraS.Giovanni, negli "Atti degli Apostoli", aveva cercato di acquistare da S.Paolo il diritto di comunicare, con l'imposizione delle mani, lo Spirito Santo ai fedeli. La pena assegnata a questi Papi è originale e terribile insieme. Sono infatti costretti ad essere a testa in giù in una buca, con i piedi " solleticati" da una fiamma, nell'attesa che arrivi un altro Papa che, conficcato nella buca, costringerà il precedente ad andare più giù e ad essere eternamente sepolto. Il contrappasso è chiaro, come questi Papi che, caratterizzarono tutto un periodo, furono attaccati ai beni materiali, così ora sono destinati ad avere per sempre, la testa, prima e poi, gradatamente all'arrivo di un altro Papa, anche tutto il corpo, conficcato nel suolo; come cercarono di acquistare con il denaro la facoltà di comunicare lo Spirito Santo, sigillo divino con la sua feconda e perenne presenza sulla Chiesa, così ora la fiamma, (in questo modo, nel Medioevo, era rappresentato lo Spirito Santo), solletica la pianta dei loro piedi. La condanna a Bonifacio è condotta attraverso un espediente, infatti, quando Dante immagina di giungere nell'inferno , la buca " ospitava" Nicolo III: quest'ultimo scambia Dante per il maggior rappresentante della famiglia dei Caetani che nel 1300, con il nome di Bonifacio VIII, era salito sul trono pontificio, rivolgendogli parole molto aspre " ....Se tu già costì ritto,/ se' tu già costì ritto Bonifazio ? Di parecchi anni mi mentì lo scritto...", la cui ripetizione di una stessa frase ha lo scopo di ironizzare sul destino che aspetta, l'ultimo grande Papa teocratico. Lo spunto aspramente polemico di Dante sulla corruzione della Chiesa si era già manifestato in altre opere. Nel "De Monarchia" egli, infatti, aveva rappresentato la teoria dei due "soli", il papato, e l'impero, entrambi potenti ma con sfere d'influenza diverse, rispondendo così alla teoria espressa nel "Sicut universitatis conditor" di Innocenzo III. Lotario dei conti dei Segni, diventato Papa, con il nome di Innocenzo III, appunto, in quella lettera affermava che Dio era stato il creatore del sole e della luna, rappresentanti il papato e l'impero, con evidente riferimento all'inferiorità dell'impero rispetto al papato. Non dobbiamo comunque dimenticare che sotto le vesti del Dante sommo poeta, c'è un uomo che ha sempre caldamente sostenuto l'impero: quindi i Papi simoniaci, sono in errore non solo perché si sono ribellati a Dio, non adeguandosi al vero ruolo che un pontefice deve avere ma anche e soprattutto, perché hanno ostacolato l'azione dell'impero, l'unico vero grande istituto universalistico. Dopo Dante molti altri autori hanno trattato questa tema. Manzoni, nei suoi "Promessi Sposi", presenta un cristianesimo rigoroso, con un senso vigile del dramma singolo, della redenzione, che di continuo si rinnova nel profondo di ogni uomo e sdegnoso di ogni contaminazione della Chiesa e dei religiosi, con le cure e le ambizioni terrene. Un Dio, quello di Renzo e Lucia, Provvidenza, misericordioso rispetto a quello inflessibile e vendicativo degli "Inni Sacri". Quest'argomento verrà anche affrontato da Sciascia in "Dalla parte degli infedeli" che inaugura la collana della casa editrice Sellerio intitolata " La memoria". Il protagonista del breve ma intenso saggio è Angelo Ficarra, vescovo della diocesi di Patti in Sicilia che ha il grande torto di non aver aiutato i democristiani nelle prime elezioni siciliane del dopoguerra. Con un' inquisizione epistolare (quasi un piccolo processo di staliniana memoria) la sede pontificia (in persona della Sacra Congregazione Concistoriale presieduta dal cardinale Adeodato Giovanni Piazza), cerca di corromperlo, ma da vero cristiano egli non si arrende, continua a lottare e al Papa non resta altro che nominarlo arcivescovo di Leontopoli e confinarlo in Egitto, "in partibus infidelium" appunto. "Ma, dalla parte degli infedeli, non nominalmente , ma a tutti gli effetti monsignor Ficarra c'era già stato", dalla parte di coloro, che soffrono, credono e pregano cristianamente, nonostante la spaventosa macchina del potere che, "macina come il grano", fede , speranza e dignità umana. L'autore siciliano conclude: "...Saremmo maliziosi a sospettare una certa malizia nella nomina di monsignor Ficarra ad arcivescovo di Leontopoli ?". Come sempre in Sciascia, una storia realmente accaduta ( anche in Dante l'ispirazione era tratta da eventi storici), viene attraversata, da una luce che permette di riconoscere con nettezza dettagli significativi e trasforma il tutto in un apologo per dirci sulla Sicilia ( che sempre Italia è), e sulle sue oscurità (italiane anch'esse), qualcosa che invano cercheremmo altrove. Sciascia si è imbattuto, per quella "casualità ", in cui alla fine riconosciamo " il solo "ordine possibile", in una vicenda - realmente accaduta ad un vescovo, vicenda che sembrava riproporre ( come spesso accade ai " grandi" ) qualcosa di molto affine al giro di pensieri che l'autore siciliano era andato a lungo maturando. Comunque siano andate le cose e qualunque sia stata la causa della rimozione di Monsignor Angelo Ficarra dalla cattedra episcopale di Patti, l'epigrafe scelta da Leonardo Sciascia come ouverture del suo "Dalle parti degli infedeli", dà un giudizio netto su quel gesto, amaro e doloroso per un uomo nel quale tanti che lo hanno conosciuto hanno intravisto, nei gesti e nella vita, l'Imago Christi:"Il servo non sa quel che fa il suo padrone, poiché questi gli dice soltanto dell'azione, non del fine da raggiungere, e perciò vi si assoggetta servilmente e spesso peccando contro il fine. Ma Gesù Cristo ci ha insegnato il fine. E voi lo distruggete". Tra Dante e Sciascia un' osmosi politica non si può rinvenire, per motivi scontati: Dante è un uomo del Medioevo (un monarchico nel senso inteso per i suoi tempi), Sciascia ( militante inizialmente nelle fila del P.C.I. rifiuterà le forme di estremismo, e si rifugerà nel Partito Radicale) appartiene alla societ contemporanea; Ma una continuità di valori e ideali è palese anche per un lettore poco attento. Entrambi come un faro accecante ci indicano un camino, poco incline a vuoti formalismi, non necessariamente religioso ma incentrato sull'attenzione alla concretezza della autenticità e alla interiorità dello spirito. Un invito quello di entrambi a fare tutti della nostra vita un ruscello che "scaturito limpido dalla sorgente" , di qualunque genere siano gli affluenti che si riversano sul "letto" che ci è dato di percorrere..."si getti limpido nel fiume"! SAGGISTICA - PITTARO PAOLO - 19/05/2017 LEGITTIMA DIFESA: UNA PROPOSTA DI LEGGE CONTROVERSA E PASTICCIATA -PAOLO PITTARO
Il 4 maggio scorso la Camera ha approvato una proposta di legge che modifica le norme sulla legittima difesa. Tale novum ha immediatamente suscitato polemiche non solo fra le forze politiche, ma anche una forte reazione nell'opinione pubblica, evidenziata dai vari interventi dei media. Su un punto, peraltro, ove si prevede la reazione all'aggressione nelle ore notturne, la critica è stata corale, pungente e perfino sarcastica, dando vita a gag e vignette sul tema.Al di là di tale pittoresco contesto, vediamo di fare chiarezza su tale basilare istituto da un punto di vista strettamente giuridico, ma non scevro di valutazioni etiche.Tale riflessione è scaricabile dal link in questa stessa pagina. SAGGISTICA - LUCA LEIDI - 18/05/2017 L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO È PROVA DELLA NOTIFICAZIONE DELLO STESSO TITOLO? - LUCA LEIDI Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Deposito copia del decreto ingiuntivo notificato in sede di opposizione Presunzione di avvenuta notifica del decreto ingiuntivo se opposto Il quesito posto a titolo del presente articolo, trae origine da una recente opposizione ai sensi dell"art.615 c.p.c. presentata allo scrivente – giova precisare, causa tuttora in attesa di decisione – in cui si contesta l"efficacia e l"esistenza del decreto ingiuntivo poiché mai notificato.Per meglio comprendere i fatti della vicenda, giova effettuare una breve precisazione sulla nascita della stessa.IL FATTOIl titolo esecutivo de quo è costituito da un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale nel lontano settembre 1990. Nell"ottobre dello stesso anno, l"ingiunto presentò tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo. La causa ordinaria giunse a sentenza, rigettando le opposizioni del debitore (pronuncia di fine "92 - depositata ad inizio 1993).Tralasciando ulteriori svolgimenti giurisprudenziali in forza del predetto titolo, giungiamo ai giorni nostri: anno 2016. Il credito è ancora "vivo" ed esigibile (ossia non prescritto). Il decreto ingiuntivo venne smarrito tra i vari Tribunali e studi legali d"Italia. Così, assunto l"incarico di procedere al recupero del credito portato dal predetto titolo giudiziale, si rese necessario procedere ai sensi dell"art.476, co.2, c.p.c., chiedendo una seconda apposizione della formula esecutiva, previa ricostruzione del titolo stesso su una copia fornita dal creditore.Innanzitutto, si dovette procedere alla denuncia dello smarrimento del titolo. Successivamente, con la predetta istanza ex art.476 c.p.c., si chiese al Presidente del Tribunale, previo riconoscimento del «giusto motivo» (1), il rilascio di un"altra copia in formato esecutivo e la ricostruzione del decreto ingiuntivo (2).Giusta autorizzazione del Presidente, l"originale del titolo fu ricostruito e munito di formula esecutiva rilasciata dal Cancelliere del Tribunale. Il problema fu che la copia fornita dal creditore, sulla quale venne ricostruito l"originale del titolo, non riportava alcun riferimento in merito alle notificazioni (né, tantomeno, furono fotocopiate le relate di notifica e/o le cartoline). In questo contesto, si decise di procedere comunque a promuovere esecuzione forzata.Notificato il precetto e, successivamente, il pignoramento, controparte presentò opposizione ai sensi dell"art.615 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo in forza del quale si desidera promuovere l"esecuzione non è mai stato notificato, né la prima copia, né la seconda ricostruita, ragion per cui sarebbe stato privo di efficacia (3). Nelle proprie conclusioni, il legale di controparte chiede di voler dichiarare l"inesistenza del titolo e la conseguente inefficacia dell"atto di pignoramento.IL DIRITTOCome noto, il ricorso per decreto ingiuntivo (art.633 c.p.c.) è un procedimento inaudita altera parte, sprovvisto di contraddittorio, non essendo prevista la presenza delle parti né nel momento in cui il Giudice prende coscienza dell"oggetto del ricorso, né quando emana (o rigetta) il decreto di ingiunzione.Ben si comprende, quindi, l"importanza del ruolo che ricopre la notificazione del ricorso e del decreto emanato:a) da qui, decorre il termine di 40 giorni entro cui il debitore deve pagare o può proporre opposizione (art.641 c.p.c.);b) determina la pendenza della lite (art.643 c.p.c.); c) in assenza della notificazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pronuncia, l"ingiunzione emessa perde totalmente efficacia (art.644 c.p.c.).Nel caso specifico di cui ci si occupa, effettivamente non è stato possibile reperire la data di notificazione, con la conseguenza che non è stata neanche riportata nell"atto di precetto (fattispecie prevista a pena di nullità ai sensi dell"art.480, co.2, c.p.c.) (4) e nel pignoramento.Tuttavia, ragionando in termini di logicità e di diritto, è possibile fornire una presunzione molto forte, quasi assoluta, in ordine alla avvenuta notifica tempestiva del decreto ingiuntivo. I motivi sono i seguenti:1. OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVOIl primo motivo per cui si deve intendere avvenuta la notificazione del titolo de quo trova la sua spiegazione nella ratio stessa della notificazione e nella successiva reazione di controparte."Notificare", nel linguaggio comune, significa comunicare in forma ufficiale un atto, un provvedimento o simili, all'interessato; meglio, la "notificazione" è un avviso che porta un atto a conoscenza dell"interessato. Nel gergo giuridico, il significato non si differenzia di molto: la notificazione, o notifica, nell'ordinamento civile, penale ed amministrativo italiano è un istituto giuridico attraverso il quale si porta a legale conoscenza ad uno o più soggetti un determinato documento o atto processuale, e la sua disciplina trova collocazione organica nel codice di procedura civile (art.137 e s.s., c.p.c.). E", perciò, un onere della parte al fine di vedere azionata la propria pretesa.La notificazione di un decreto ingiuntivo, oltre a scansire il momento in cui la lite è effettivamente pendente tra le parti (643 c.p.c.), ha quindi l"ulteriore scopo di informare il debitore dell"avvenuta emanazione di una ingiunzione di pagamento nei suoi confronti emessa da un organo giudiziale in favore del creditore. Con essa è riportato il ricorso da cui trae origine il decreto ingiuntivo. Dal momento della avvenuta notifica, quindi, si presume che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, il quale, nell"ipotesi ordinaria, ha 40 giorni per pagare o altrimenti, qualora ravvisi una qualsiasi "ingiustizia" nelle richieste di parte creditoria, proporre opposizione ed instaurare così un giudizio ordinario. Ciò, in effetti, è quello che è successo nel caso esposto in punto di fatto.Poco più di un mese dopo la notifica, il debitore ha voluto spiegare opposizione nei riguardi del ricorrente. Da ciò, sotto un mero criterio logico e razionale, pare evidente che il decreto ingiuntivo sia stato portato a conoscenza del destinatario, appunto, mediante l"istituto della notificazione. Pare superfluo, infatti, indagare su come il debitore avesse potuto sapere, senza una previa notifica da parte del creditore, che era stato emanato un decreto ingiuntivo nei suoi confronti, da quale organo, per quale ammontare, in favore di chi – e difeso da chi, e per quali motivi?! Inoltre, suscita più di un dubbio la proposta opposizione entro i termini di legge: senza la notifica del titolo, come poteva controparte citare in giudizio il creditore nel termine perentorio dei 40 giorni dalla notificazione di quest"ultimo?!2. COPIA DEL D.I. NOTIIFCATA: PRESUPPOSTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONESi è visto, controparte propose opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, azionando così la tutela giurisdizionale "ordinaria". Si è detto, ancora, che controparte ha notificato atto di opposizione in maniera tempestiva (giova ribadire, l"opposizione è tempestiva qualora sia presentata entro e non oltre 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo).La Cassazione, in Sezioni Unite, ha stabilito il principio generale per cui il giudice dell"opposizione deve essere posto in grado di controllare la tempestività della opposizione attraverso l"esame del decreto notificato (5), viste le risolutive conseguenze derivanti dalla mancata/tardiva opposizione. Alla luce di tale principio, sembra ancor più inverosimile sostenere che controparte, all"epoca, non abbia prodotto tale copia al momento di instaurare il contraddittorio.La produzione della copia autentica del decreto ingiuntivo con la relata di notificazione, infatti, costituisce una prima condizione di ammissibilità dell"opposizione a decreto ingiuntivo, quale mezzo necessario al fine del riscontro della tempestività dell"opposizione medesima. Ergo, senza la produzione in giudizio di tale copia, il giudice non avrebbe potuto (salvo specifica prova di ulteriori documenti, anche forniti dal creditore stesso – 6) proseguire la causa che invece, nel caso de quo, è arrivata a sentenza.Un ulteriore spunto in favore della avvenuta notificazione pre-giudizio ordinario, è dato dal fatto che controparte, nel proprio atto di citazione, non eccepì alcunché in ordine alla notifica del decreto ingiuntivo opposto. Dalla sentenza di merito, infatti, era dato rinvenire le critiche mosse dal legale del debitore: critiche che riguardavano solamente fatti attinenti al merito della vicenda (conteggi e presunte limitazioni fideiussorie). E questo ha sicuramente valenza per quanto riguarda ll'autorità di cosa giudicata che, pirma il decreto e poi la sentenza che lo ha confermato, hanno acquisito (vedi infra n.4).3. IL VALORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE IN SE"Ma che valore ha e dove si colloca il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo?Con l"atto di citazione in opposizione si lascia il campo del procedimento speciale monitorio per traslare in quello della giurisdizione ordinaria, caratterizzato dalla presenza delle parti per l"intero giudizio e dalla cognizione piena della causa da parte del Giudice competente.In giurisprudenza, pur non mancando pronunce che assimilino il giudizio di opposizione ad un giudizio di impugnazione, l"orientamento ormai prevalente (7) è nel senso che il giudizio di opposizione non è un mezzo di impugnazione, bensì un ulteriore sviluppo del procedimento monitorio ossia una fase successiva di verifica e accertamento, caratterizzata dalla cognizione piena nel contraddittorio delle parti, con la conseguenza che il giudice dell"opposizione non può limitasi a valutare l"originaria legittimità del decreto, ma deve accertare, al momento della decisione, la sussistenza e i limiti dell"obbligazione vantata dal creditore.Ed essendo un giudizio a cognizione piena:- da una parte, l"opponente avrebbe dovuto, quindi, esplicare tutte le proprie difese contro la domanda oggetto del ricorso per ingiunzione e a pena di decadenza avrebbe dovuto proporre le proprie eccezioni processuali e di merito non rilevabili d"ufficio;- dall"altra, si deve ritenere che il Giudice abbia dovuto prendere piena contezza della causa, in primis verificando che l"opposizione sia ammissibile perché presentata tempestivamente; in secundis, controllando che il decreto ingiuntivo sia stato notificato entro il termine perentorio di 60 gironi, trascorsi i quali sarebbe dovuto essere dichiarato privo di efficacia.4. IL GIUDICATO PORTATO DAL D.I. E CONFERMATO DALLA SENTENZASi giunse così alla sentenza che rigettò le opposizioni mosse dal debitore e confermò il decreto ingiuntivo, facendogli acquisire efficacia di giudicato ai sensi degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c..È acquisizione consolidata della giurisprudenza di legittimit in tema di limiti oggettivi del giudicato che questo copra il "dedotto", quindi l"esistenza e l"entità del credito, e il "deducibile" (8), nel senso che il giudicato copre l"azione quale è stata concretamente esercitata sul fondamento non solo dei fatti costitutivi allegati bensì pure di quei fatti che, sia perché semplici o secondari e sia perché convergenti nel costituire un unico diritto o nel produrre il medesimo effetto giuridico, debbano intendersi implicitamente inclusi nella medesima causa petendi (9).Vale qui il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui «In sede di opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti»(10) spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti avrebbe potuto/dovuto aver pieno sviluppo ed esame(11). Infatti, il giudice dell"esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè a invalidarne l"efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio in cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare solo la persistenza della validità di quest"ultimo e quindi, appunto, attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (12).E tra gli atti coperti da giudicato si deve ritenere compresa la conferma della avvenuta notificazione del titolo opposto e poi convalidato dal Giudice dell"opposizione del Tribunale.5. ONERE DELLA PROVA EX ART.2697 C.C. E CASS. 13212/2015E" chiaro che non è possibile fornire una prova di un fatto in negativo in sé considerato ("Negativa non sunt probanda").Tuttavia, la giurisprudenza pone un principio pacifico: l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non può modificare, escludere e/o invertire il relativo onere (13).Ed allora, come si può provare un fatto negativo? Il fatto negativo si può provare, rectius «è provato» dimostrando fatti positivi contrari che lo escludono (14) o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (15).Nel caso specifico, oggetto della prova non è propriamente un fatto negativo, perché non si tratta di dimostrare che il titolo esecutivo non è stato notificato, bensì di provare che non è stata eseguita quella specifica notificazione del titolo esecutivo, ad esempio dimostrando – appunto anche attraverso presunzioni – in che modo si è potuto avere conoscenza dell"emesso decreto ingiuntivo (e del ricorso) senza che che esso sia stato notificato.Questa linea di pensiero giurisprudenziale, trae origine dal principio di diritto affermato da questa Corte fin dal 1991 con la sentenza n. 5137 del 8/5/1991 (16) e riportata in auge anche in tempi recenti con la pronuncia n.13212 del 26/6/2015 (in GCM, 2015), nella quale i Giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che «è onere del debitore stesso (opponente, n.d.r.), ai sensi dell"art.2697 c.c., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo (la mancata notifica del decreto ingiuntivo, n.d.r.) dell"ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda o inverta l"onere della prova».Secondo tale orientamento, infatti, la previa mancanza della notificazione del titolo esecutivo, come ogni vizio dei singoli atti in cui si articola l"esercizio dell"azione esecutiva, «rileva come fatto impedito dell"ulteriore svolgimento di questa», che, secondo la regola sull"onere della prova (art.2697 cit.), va dimostrato da chi lo eccepisce. E controparte non pare aver dimostrato quanto incautamente asserisce, essendosi limitata a vagliare una qualunque ipotesi di inefficacia sulla sola base della attempata data del decreto ingiuntivo e sulla irrecuperabilità del suo originale.CONCLUSIONICon questi cinque motivi descritti supra, si è voluto sostenere la tesi per cui, in occasione di una avvenuta opposizione a decreto ingiuntivo, si deve asserire che il decreto ingiuntivo opposto sia stato portato a conoscenza dell"ingiunto proprio attraverso l"istituto della notificazione, unico mezzo valido affinché prima il debitore e poi, nel caso, il Giudice dell"Opposizione abbiano contezza della tempestività delle loro azioni. Da ciò discende che in presenza della citata opposizione, poi risolta con sentenza – e quindi portato a compimento il giudizio di cognizione piena del giudice ordinario di primo grado – si deve presumere (fino a prova contraria) che il decreto ingiuntivo sia stato notificato, non potendosi rilevare nel futuro la mancanza della prova del giorno esatto della avvenuta notifica proprio in forza del valore di "cosa giudicata" che viene ad assumere il decreto e/o la sentenza.Anzi, proprio il fatto della presenza di una causa di opposizione definita con sentenza, "prova" l"avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto. Luca Leididoppiaelle @ live . it___________________________________________(1) Ai sensi del co.1 dell"art.476 c.p.c., per "giusto motivo" la dottrina intende qualunque evenienza che abbia comportato la perdita incolpevole della prima copia» (Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2010, 35; Campese, L"espropriazione forzata immobiliare dopo la legge 14.5.2000, n.80, II, Milano, 2006, 54) e cioè sottrazione, smarrimento o distruzione. E" giusto il caso di ricordare che il rilascio di ulteriori copie senza giusto motivo ritualmente accertato con il decreto di autorizzazione costituisce illecito, sanzionato con l"inflizione di una pena pecuniaria da € 1.000 a € 5.000 (art.476 , co.3, cit.).(2) Soprattutto per quanto riguarda i titoli giudiziali molto vecchi, esigenze di personale e spazi in archivio nei vari Tribunali, tendono a rendere irrecuperabili anche i c.d. "originalissimi", spesso mandati al macero se non ritirati dalle parti entro un determinato tempo.(3) La puntuale contestazione di controparte in merito alla efficacia (e non alla notificazione in sé) del decreto ingiuntivo, rientra senza dubbio nella opposizione all"esecuzione (soggetta al termine decennale) e non nelle ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell"art.617 c.p.c. (soggette, invece, al termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell"atto contestato, rectius dalla conoscenza legale di questo). Sul discrimen tra queste due tipi di opposizioni, si segnalano, tra le altre, le pronunce della Cassazione n.15561 del 10/12/2001 e, più recentemente, n.3277 del 18/2/2015, entrambe massimate in Alpa-Garofoli, Sub.615, Cod. Proc. Civ. annotato con la giurisprudenza, Roma, 2015 1623).(4) Tale ipotesi di nullità, in verità, deve essere mitigata con il principio posto dall"art.156, co.3, c.p.c. sulla "rilevanza della nullità": infatti, è opinione comune in giurisprudenza, che l"omessa o inesatta indicazione della data di notifica nell"atto di precetto comporta nullità dello stesso esclusivamente se non vi siano altri elementi idonei a far individuare con certezza il titolo esecutivo (ex plurimis: Cass. 2/12/2014 n.25433, in GCM, 2014; Cass. Ss.Uu. 18/3/1992 n.3321, in ivi, 1993, fasc.3).(5) Cass. Ss.Uu. 19/4/1982 n.2387 e n.2388, in Foro It., Vol.105, I, 1982, 1905-1906, le quali statuìrono che «L"opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio, postula che quest"ultimo non sia divenuto irrevocabile, e, pertanto, richiede, come condizione di ammissibilità, la produzione della copia autentica del decreto con la relata di notifica, quale mezzo necessario al fine del riscontro della tempestività dell"opposizione medesima (…)». Cfr. Cass. 22/5/1992 n.6147, in Giur. it., 1993, I, 1, 821.(6) Tra le altre, Cass. 26/6/2008 n. 17495, in Diritto & Giustizia, 2008.(7) Cass. Ss.Uu. 7/7/1993, n. 7448, in www.expartecreditoris.it; più di recente, ex plurimis, Cass. 19/1/2007, n. 1184, in GCM, 2007, 1, e Cass. 12/1/2006, n. 419, in ivi, 2006, 1; in dottrina Mandrioli, Dir. proc. civ., III, Torino, 2006, 34).(8) Sin da Cass. 11/2/1980 n.974 e 1/2/1994 n.990, entrambe in Ruperto, La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, Libro IV, Milano, 2011, 126; Cass. 18/2/1991 n.1682, in Foro it., voce Cosa giudicata civile, 1991, 13.(9) Cfr. Mandrioli, Dir. proc. civ., I, Torino, 2000, 159, nota 21. Già Cass. 6148/2000 rilevò: «dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio, l"individuazione del diritto coperto dal giudicato è correlata allo specifico fatto costitutivo allegato, nell"ambito del quale esso copre tutte le possibili ragioni della sua affermazione o contestazione», così come Cass. 349/2002: «anche in caso di sentenza di rigetto della domanda, gli effetti del giudicato si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall"attore, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti all"esistenza e validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie e indispensabili per giungere a quella pronunzia di rigetto», entrambe in Foro It., 2002, I, 2763, con nota adesiva di Caponi.(10) Cass. 29/12/2006 n.27159, in GCM, 2006, 12; nel senso che il Giudice dell"opposizione non può controllare anche la fondatezza intrinseca del titolo stesso cfr. Cass. 13/05/1977 n. 1894, in banca dati Giuffré, 2017.(11) Tra le altre: Cass. 18/2/2015 n.3277, in GCM, 2015; cfr. Cass. 22/01/2014 n.1219, in Guida al diritto, 2014, XII, 72.(12) Cass. 24/2/2011 n.4505, in Alpa-Garofoli, sub.615, in Cod. Proc. Civ., cit., 1624.(13) Cass. 4/5/1989 n. 2064, in banca dati Giuffré; più di recente, Cass. 6/6/2012 n.9099, in Ced RV, 2012.(14) Cass. 1804/1989, cit.; Cass. 11/6/1987 n.5095, in Giur. agr., 1987, 601; Cass.10/3/1986 n. 1614, in NGCC, 1986, I, 598.(15) Cass. 9/6/2008, n.15162, in Rep. Foro it., voce Onere della prova, 2008, XVII, 3.(16) Massimata in GCM, 1991, fasc.5.__
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REDAZIONE P&D - 28/05/2017 _ANCORA MI SOLLEVO DI MAYA ANGELOU - MARIA BEATRICE MARANÒ_ L"almanacco odierno celebra Maya Angelou, scomparsa il 28 maggio 2014, a Winston-Salem, Carolina del Nord Stati Uniti. Ricordarla come poetessa e scrittrice benché sia considerata un baluardo della cultura afroamericana, è riduttivo, infatti descriverla è una cosa complessa: è stata protagonista di un"esistenza tumultuosa, sempre in lotta per la sopravvivenza e contro le convenzioni sociali. A condizionare la sua esistenza è stato lo stupro che ha subito dal compagno della madre a soli sette anni e che fu causa di mutismo infantile per più di cinque anni. Rimase incinta del figlio a soli sedici anni, e per mantenere se stessa ed il suo bambino svolse i più disparati mestieri: cameriera, segretaria, spogliarellista, prostituta, autista di autobus, attrice e ballerina. Dote, quest"ultima, per cui beneficiò anche di una borsa di studio in gioventù.Maya Angelou è una chiave di volta fondamentale, all"interno della letteratura afroamericana, negli Stati Uniti e per la lotta a favore dell"emancipazione civile dei neri. A contribuire al suo debutto letterario fu il grande poeta e prosatore James Baldwin, che l"avrebbe incoraggiata nella stesura di un libro di memorie, " I Know why the caged bird sings," del 1969. Le sue raccolte poetiche, furono molto influenti in quanto incarnavano l"affermazione della complessità e dell"identità di una cultura sino ad allora ai margini. E" ravvisabile nell"ispirazione lirica della Angelou una vicinanza profonda alla cultura orale dei neri d"America, all"esperienza dei movimenti di protesta, un"influenza di Martin Luther King e di Malcom X, ed una presa di posizione netta in opposizione alla lirica classica. La sua poesia, incarna, perfettamente un momento storico, interpretandolo a fondo, e dà una voce alla cultura afroamericana in modo talmente personale, da non avere precedenti in questo senso. Tu puoi scrivere di me nella storia, con le tue bugie amare e contorte. Puoi calpestarmi nella sporcizia ma io, come la polvere, mi solleverò. La mia sfacciataggine ti irrita? Perché sei assediato dalla malinconia? Perché io cammino come se avessi pozzi di petrolio che sgorgano nel mio salotto. Proprio come le lune e i soli, con la certezza delle maree, proprio come la speranza che alta si slancia, ancora io mi solleverò. Volevi vedermi spezzata? Con la testa china e gli occhi bassi? Le spalle cadenti come lacrime. Indebolita dal mio pianto, che viene dall"anima. La mia superbia ti offende? Non prenderla così male. Perché io rido come se avessi miniere d"oro scavate nel mio cortile. Puoi spararmi con le tue parole. Puoi ferirmi con i tuoi occhi. Puoi uccidermi con il tuo odio, ma io, come l"aria, mi solleverò. È la mia sensualità a disturbarti? Ti arriva come una sorpresa, il fatto ch"io danzi come se avessi diamanti all"incrocio delle mie cosce? Fuori dalle capanne della vergogna della storia, mi sollevo. Su, da un passato che ha le radici nel dolore, mi sollevo. Sono un oceano nero, ampio, che balza, zampillando e gonfiandomi, genero nella marea. Lasciando alle spalle notti di terrore e paura, mi sollevo. In un"alba che è meravigliosamente chiara, mi sollevo. Portando i doni che i miei antenati mi diedero, io sono il sogno e la speranza dello schiavo. Mi sollevo. Mi sollevo. Mi sollevo.(Maya Angelou)...Ancorami sollevo
PANT√® MARIA ROSA - 28/05/2017 _RELIGIONI - MARIA ROSA PANTÈ_ Sono fortemente contraria alle religioni. Tutte. Sono convinta ora che quel Marx quando parlava di oppio dei popoli non sbagliava. Le religioni del libro, ebraismo, islam e cristianesimo, sono trappole sociali, soprattutto per le donne, trappole che bestemmiano Dio. Posto che, se Dio esiste è buono, è il bene. Il cristianesimo è imperfetto nella sua normatività rispetto all"Ebraismo e all"Islam solo perché ha avuto un incidente di percorso che è Gesù Cristo. Invito tutti a leggere la parte nel Fratelli Karamazov in cui Dostoevskij descrive il Grande Inquisitore che incontra Cristo e lo accusa. Perché Cristo non è religioso, Gesù, se ricordate, dice che non è l"uomo per il sabato, ma il sabato per l"uomo. Insomma a mano a mano che divento spirituale, che la mia anima (cioè sempre e solo il mio cervello) si affina, perché invecchiare vuol dire anche affinarsi, oltre che decadere, sento che le norme religiose mi danno fastidio e mi appaiono anche un poco ridicole. Hanno avuto in alcuni casi forse la funzione di proteggere l"orfano e la vedova (cioè i deboli), ma questo è avvenuto in presenza di persone colme di carità, cioè bontà, cioè gratuità. Per il resto sono solo regole che ancora oggi mortificano, alienano, rendono infelice l"essere umano, anzi ogni essere: non è che l"agnello immolato abbia guadagnato molto dalla religione infatti.Spero che in futuro il laicismo diventi vero e reale e che lo spirituale si prenda il posto che è suo.E che vivano insieme felici e contenti. REDAZIONE P&D - 27/05/2017 _E LO SOGNAVO E LO SOGNO DI ARSENIJ ALEKSANDROVIČ TARKOVSKIJ - MARIABEATRICE MARANÒ_
L"almanacco di oggi ci ricorda Arsenij Aleksandrovič Tarkovskij, venuto a mancare a Mosca il 27 maggio 1989.Dall"ambiente familiare Arsenij acquisì l"amore per la letteratura e le lingue, figlio di un padre poliglotta, autore di racconti e saggi. Tra il "29 e il "30 iniziò a scrivere poesie e drammi in versi per la radio sovietica, ma nel "32, accusato di misticismo, fu costretto ad interrompere la sua collaborazione. Nello stesso anno nasce il figlio Andrej, che diventerà un noto regista cinematografico. Iniziò a tradurre poesie dal turkmeno, ebraico, arabo, georgiano, armeno. Nel dicembre "43, dopo essere stato insignito dell"Ordine della Stella Rossa per il suo eroismo in guerra, rimase ferito gravemente e gli venne amputata una gamba.La poesia di Arsenij Tarkovskij, da solo una diecina d"anni, è al centro dell"interesse in Italia e rivela fin dal primo approccio una complessità non indifferenteLa sua lirica nacque da un intimo travaglio: da quella che Gario Zappi, nell"introduzione a Poesie scelte, definì "profonda crisi esistenziale" e scaturì da una meditazione sofferta sull"uomo in relazione al tempo e alla natura. Poesia, la sua, popolata da motivi filosofici legati alla tradizione piú alta della poesia russa.Scorrendo tra i versi di "Pioggia", tratti dalla prima raccolta di Tarkovskij, intitolata "Prima della neve", si legge: " … Voglio infondere in una poesia Tutto questo mondo che muta d"aspetto", oppure, in "L"ospite è una stella", tratta dall"omonima raccolta successiva del poeta russo: "Imparavo dall"erba, aprendo il quaderno e l"erba come un flauto prendeva a suonare"E lo sognavo, e lo sogno,e lo sognerò ancora, una volta o l'altra,e tutto si ripeterà, e tutto si realizzerà,e sognerete tutto ciò che mi apparve in sogno.Là, in disparte da noi, in disparte dal mondoun'onda dietro l'altra si frange sulla riva,e sull'onda la stella, e l'uomo, e l'uccello,e il reale, e i sogni, e la morte: un"onda dietro l"altra.Non mi occorrono le date: io ero, e sono e sarò.La vita è la meraviglia delle meraviglie,e sulle ginocchia della meravigliasolo, come orfano, pongo me stessosolo, fra gli specchi, nella rete dei riflessidi mari e città risplendenti tra il fumo.E la madre in lacrime si pone il bimbo sulle ginocchia(Arsenij Aleksandrovič Tarkovskij)....E lo sognavo e lo sogno REDAZIONE P&D - 26/05/2017 _IL CONTADINO DEL TEMPO FRADICIO DI JÓNAS HALLGRÍMSSON - MARIABEATRICE MARANÒ_
Nell"almanacco di oggi, onorando la memoria di poeti non solo italiani, ci piace ricordare Jónas Hallgrímsson, scomparso a Copenaghen, il 26 maggio 1846.E" stato un poeta islandese, considerato uno dei padri fondatori del Romanticismo in Islanda. Tema ricorrente nelle sue poesie fu la descrizione del paesaggio islandese. Le condizioni economiche erano difficili in Islanda durante i primi anni della sua vita (a causa delle ostilit tra Danimarca e Inghilterra, nel periodo delle guerre napoleoniche), ma anche perché le condizioni meteorologiche in Islanda rendevano il lavoro della terra duro e difficile. E" noto per aver introdotto nella poesia islandese metri stranieri, come il pentametro e per aver rivoluzionato lo stile del tradizionale poema epico islandese che prevedeva metri e frasi stereotipati. Cercò di purificare il tradizionale linguaggio della poesia islandese come in Italia ed in Inghilterra avevano fatto, con l" italiano e con l'inglese, Manzoni nel romanzo ed Wordswoeth, nella poesia. Molte sue composizioni, furono in seguito messe in musica e sono oggi considerati canti tradizionali islandesi. All'attività di poeta affiancò una lunga opera di traduzione e adattamento di opere straniere in islandese, in particolare di Heinrich Heine e Hans Christian Andersen, autori da lui molto apprezzati. Nella poesia scelta il climax tragicomico mucca-moglie-cristianità mette in luce un dato fondamentale per comprendere il legame viscerale, corporeo, tra gli Islandesi e la natura: in un paese agricolo che ogni giorno doveva affrontare le crudeltà imprevedibili della natura, la fede cristiana, sebbene ufficiale, sembra un lusso fuori posto. Ad un contadino disperato per la mancanza di sole, che interesse può avere per le pene di un presunto aldilà se deve prima combattere con quelle più imminenti e apocalittiche della natura? Dea della pioggerellache guidi i tuoicarri di nebbialungo i miei campi!Mandami un po" di solee sacrificheròla mia mucca, mia mogliela mia cristianità!Aurora, Dea della Lucel"ombra del monte ricalca la tua forma.M"inginocchiomi riempio la bocca di nevenel modo in cui si scioglievorrei sciogliermi anch"iodentro di te.(Jónas Hallgrímsson) ....Il contadino del tempofradicio
CONTROLUCE
CONTROLUCE - FACCIOLI MARCO - 08/11/2016 ATTO DI PRECETTO IN REITERA? ...OFFRE LA CASA! - MARCO FACCIOLI Come si sa l'atto di precetto, ovvero l'intimazione al debitore di pagare entro 10 giorni una determinata somma (o, a voler essere maligni, l'avviso a quest'ultimo di far sparire i propri beni prima che arrivi l'ufficiale giudiziario) ha una scadenza di 90 giorni, a partire dalla notifica, se l'esecuzione non è ancora iniziata.Naturalmente i motivi per cui un'esecuzione può non iniziare sono moltissimi, e spesso e volentieri legati alla difficoltà di individuare beni aggredibili in capo al debitore, o perchè questi è poco o nulla capiente, o perchè, tartufescamente, si attiva per occultarli.In ogni caso, non sono certo poche le volte in cui si rende necessario reiterare l'atto di precetto, con inevitabile impiego di tempo per la redazione e di spese di ulteriore notifica. Di tutte queste spese, solitamente, essendo inevitabilmente da considerarsi come spese di recupero del credito, si chiede conto al debitore, per cui quest'ultimo dovrà corrispondere al creditore non solo il capitale, ma anche tutte le spese giustificate per il suo recupero (ovvero quelle del primo precetto e di tutti quelli successivi in reitera).Una recente ordinanza del Tribunale di Biella, emessa in data 03.11.16, pare invece di diverso avviso, dal momento che, testualmente prevede che: "se il precetto è rinnovato perchè quello in precedenza notificato è diventato inefficace, il creditore non può pretendere di intimare il pagamento delle spese processuali connesse al primo precetto oramai perento."Per cui, dalla somma portata dall'ultimo precetto in reitera, dovranno essere defalcate, come avvenuto nell'ordinanaza allegata, a deconto del Giudice, gli onorari dei precetti precedenti.A questo punto mi domando: ma perchè le spese dell'avvocato che redige il precetto (nonché i costi della notifica degli stessi), debbono gravare sul cliente creditore?Alla fine lo si sa come finiscono queste cose: l'avvocato non chiederà soldi al cliente, sobbarcandosi le medesime: come dire: ...OFFRE TUTTO LA CASA! CONTROLUCE - LARA PRINCISVALLE - 16/08/2016 KANT E LA PACE PERPETUA Il pensiero di Kant, portando a compimento idee già contenute nel pensiero illuminista, ha rappresentato e rappresenta tutt'ora una tappa fondamentale verso lo sviluppo di quelli che si ritengono oggi i caratteri fondamentali della moderna cultura occidentale.Io ritengo che alla base dell'Unione Europea come la conosciamo oggi ci sia l'idea della libertà come valore irrinunciabile e chiave. Quest'idea, in campo filosofico, fu sostenuta anzitutto proprio da Kant, ed i passi della Ragion pratica che di essa trattano - l'idea di libert come fondamento della morale - rimangono strumenti fondamentali per capire le nostre radici culturali comunitarie.L'Europa di oggi, basata sulla garanzia della libertà individuale, presupponendo che solo in questa si possa realizzare una comunità coesa capace di superare le conflittualità, rappresenta un esempio di come un'unione fondata su principi condivisi possa nascere solo nell'uguaglianza e nel rispetto comune. Il suo porsi non come istituzione dogmatica e fondata, ma piuttosto come luogo di dialogo reciproco verso il raggiungimento di ideali il più possibile universali, rappresenta, nel nostro tempo, un'applicazione pratica del pensiero kantiano alla politica ed alle relazioni internazionali. Emblematica, per l'analisi di questo aspetto, è l'opera kantiana per la pace perpetua, opera non prettamente di stampo morale quanto più politico, composta dal filosofo in occasione della pace di Basilea del 1795, siglata dalla Francia termidoriana e dalla Prussia per porre fine ad uno dei sanguinosi conflitti che laceravano l'Europa di allora.Kant scrisse quest'opera con l'idea di indagare e suggerire i principi che avrebbero dovuto essere alla base non di una sospensione momentanea e parziale dei conflitti - quale lui riteneva fosse quella garantita dal trattato - bensì una pace perpetua, intesa come una cooperazione nuova tra gli stati che garantisse la messa al bando dello strumento bellico e la nascita di una nuova federazione, unitaria e pacificata.In questo breve saggio più evidentemente che in altre opere del filosofo è possibile rintracciare un embrione delle linee guida sulle quali si è sviluppata la moderna Unione Europea. Inoltre va sottolineato che proprio l'esigenza di creare le condizioni per una pacificazione del continente europeo - dopo trent'anni di guerra che sconvolsero le radici stesse dell'identità europea tra il 1915 e il 1945, portando - portò i governi ad avviare, prima sotto forma di relazioni diplomatiche ed economiche più distese e cooperative tra i differenti stati, poi, con Maastricht e. Il processo di unificazione degli Stati europei ancora oggi in atto.I principi - articoli, nell'opera di Kant - sui quali il filosofo sosteneva dovesse fondarsi una tale nuova federazione europea, ancora si mantengono attuali, ribadendo il ruolo della sua opera come pietra miliare nella nascita di una comune identità culturale ma anche politica: La Costituzione civile di ogni Stato deve essere Repubblicana. La costituzione fondata: primo, sul principio della libertà dei componenti l"associazione (come uomini); secondo, su quello della dipendenza di tutti (come sudditi) da un"unica legislazione comune, e terzo, sulla legge dell"eguaglianza (come cittadini); l"unica costituzione che nasca dal concetto di un contratto originario su cui deve fondarsi ogni legislatura giuridica di un popolo, è la repubblicana. Quando Kant parla di costituzione repubblicana intende questo termine nel senso latino di res pubblica, presupposto fondamentale per garantire la pace in quanto: "Ed eccone la ragione: quando si richiede l"assenso dei cittadini (né può essere altrimenti in questa Costituzione) per decidere "se debba esservi o no guerra" nulla è più naturale che essi abbiano ad esitar molto prima di avventurarsi ad un tal azzardo di cui essi medesimi dovranno sopportare tutte le sventure (come il combatter di persona, lo sborsare del proprio le spese di guerra, il riparare le devastazioni che essa cagiona, e l"addossarsi inoltre per colmo di sventura, un onere di debiti giammai saldati, a causa di guerre sempre imminenti, amareggiando così la stessa pace)." L'Europa di oggi si fonda proprio sull'idea che tutti gli Stati che ad essa aderiscono debbano sentirsene parte integrante e si le sue istituzioni si pongono non come organismi imposti da autorità esterne e di fatto estranee alla vita politica nazionale - come sostengono molti movimenti nati cavalcando la crisi economica ed identitaria che stiamo vivendo. Poiché infatti una federazione può essere vista come uno Stato di Stati gli stati, parafrasando Kant, devono esserne non sudditi ma cittadini. Il diritto internazionale deve essere fondato sopra una federazione di stati esteri. "I popoli, quali Stati, possono venir giudicati come semplici individui che nelle condizioni di natura (cioè nell"indipendenza da leggi esterne) già si ledono colla semplice coesistenza, e ognuno dei quali può e deve esigere dagli altri, per la propria sicurezza, che formino una Costituzione affine alla civile, che garantisca ad ognuno il proprio diritto." Le politiche di integrazione europea iniziate con scopi economici con il Trattato di Roma del1957, e rafforzatesi in senso politico con Maastricht, e più specificatamente identitario con Schengen, nei loro più recenti sviluppi stanno traghettando l'Europa dall'essere un'insieme omogeneo di Stati sovrani e divisi a essere un organismo unitario retto da istituzioni comunitarie e governato in base a una legislazione, un diritto e, forse in futuro, una costituzione comuni. Il diritto cosmopolitico (Weltbügerrecht) deve essere limitato alle condizioni di ospitalità generale. "Qui, come negli articoli precedenti, non trattandosi di filantropia, ma di diritto, la parola ospitalit (Wirthbarkeit) vi significa il diritto spettante ad uno straniero di non essere trattato ostilmente a cagione del suo arrivo sul territorio altrui." In Europa, durante l'illuminismo, hanno avuto origine i principi confluiti nella Carta dei diritti dell'Unione europea che ed in Europa si gioca oggi la sfida di affermare questi diritti non solo nella teoria e nella legislazione, ma anche nella realtà effettiva. Affermare che uno Stato debba fondare la sua identità sull'essere cosmopolita potrebbe sembrare una contraddizione, eppure, come gi Kant aveva intuito, è questa la direzione che è necessario intraprendere per andare verso una pace perpetua. Kant, per le sue opere, potrebbe essere considerato come un precursore delle teorizzazioni sulla moderna identità europea. Come possiamo vedere, non sono mai accadute guerre tra gli stati Europei dopo la Seconda Guerra Mondiale: un lungo periodo di pace sostenuto da forti relazioni economiche e politiche tra le nazioni, come Kant scrisse nel 1795.Details
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